Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria, che presta servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi ed ha effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, e' inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art9 · fonte su Normattiva