Art. 43 — Disposizioni transitorie
Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.2 Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito senza modificazioni dalla L. 29 febbraio 1992, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che " La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, si applica sino al 31 dicembre 1993."
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
