Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
Per completare e rendere pienamente funzionali le opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino e per il funzionamento dell'ufficio speciale del genio civile e del relativo laboratorio, e' autorizzata - in aggiunta alla spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, numero 1246 - un'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Lo stanziamento previsto dal comma precedente sara' utilizzato per la revisione dei prezzi, per il pagamento dell'IVA, per indennita' di espropriazione, per l'installazione di apparecchiature di radio assistenza alle piste numeri 2 e 3, per ristrutturazione di linee e nuovi allacciamenti elettrici, per il completamento delle opere attualmente in corso di esecuzione relative alla ristrutturazione della aerostazione internazionale, per gli impianti di depurazione acque e ristrutturazione reti idriche e fognarie, per rimborsi, spese di frazionamento e imprevisti. La somma indicata nel precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 11 miliardi per lo esercizio finanziario 1973, di lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1975. Alla realizzazione delle opere previste dal primo comma del presente articolo provvedera' il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, avvalendosi dell'ufficio speciale del genio civile.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 18 ottobre 1975
