Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art10 · fonte su Normattiva