Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.
Testo vigente dal 29 dicembre 1992
