Art. 2 — Oneri finanziari
Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, e' autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Testo vigente dal 11 gennaio 1997
