Art. 24 — Norme in materia di attività di assistenza e consulenza
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L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 29 agosto 2017
