Interventi urgenti per l'economia

Art. 9 — Metanizzazione del Mezzogiorno

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Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine e' autorizzata la concessione, ai Comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunta un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':

  • a)concessione alle citta' capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
  • b)avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna;
  • c)proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da' preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 23 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art9 · fonte su Normattiva