Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 11 novembre 1975
