Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attivita' musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 11 novembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-20;529~art1 · fonte su Normattiva