Al fine di consentire agli enti ed alle istituzioni di cui al precedente articolo di far fronte alle indilazionabili esigenze connesse alle attivita' di istituto dell'esercizio 1976, i fondi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, aumentati con l'articolo 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1975, n. 529, sono elevati, per l'esercizio medesimo, a lire 60 miliardi. La ripartizione, tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, dei fondi di cui al precedente comma e' effettuata sulla base delle percentuali di assegnazione dei contributi riconosciuti a detti enti e istituzioni nel 1975. La corresponsione dei contributi e' disposta, per l'80 per cento, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'erogazione del residuo e' effettuata entro il 31 luglio 1976, a condizione che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia approvato il bilancio consuntivo dell'anno precedente e l'ente o istituzione abbia dimostrato di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Testo vigente dal 20 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;115~art2 · fonte su Normattiva