In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento da parte dei responsabili dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave alle attrezzature portuali installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi. In attuazione della presente legge, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e' autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

Testo vigente dal 2 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;310~art1 · fonte su Normattiva