Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
Art. 3 — Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono altresi' attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale »;
- b)all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facolta' di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonche' a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2»;
- c)dopo l'articolo 90-bis.1 e' inserito il seguente: «Art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, e' informata, in una lingua a lei comprensibile, della facolta' di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonche' della facolta' di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater»;
- d)all'articolo 90-ter, comma 1-bis:
- 1)dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,» e dopo le parole: «articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
- 2)le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
- 3)le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»;
- 4)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonche' negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
- e)all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,»;
- f)all'articolo 267, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale »;
- g)all'articolo 275:
- 1)al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma,» e l'ultimo periodo e' soppresso;
- 2)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»;
- h)all'articolo 282-bis, comma 6, la parola: «cinquecento» e' sostituita dalla seguente: «mille»;
- i)all'articolo 282-ter, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» e' sostituita dalla seguente: «mille»;
- l)all'articolo 299, comma 2-bis, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima comunicazione e' effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»;
- m)all'articolo 309, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
- n)all'articolo 310, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;
- o)all'articolo 316:
- 1)al comma 1-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
- 2)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero puo' chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi e' fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;
- p)all'articolo 362, comma 1-ter:
- 1)le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche'»;
- 2)dopo le parole: «articoli 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
- 3)le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;
- 4)le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
- 5)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilita' di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non puo' essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»;
- q)all'articolo 362-bis, comma 1:
- 1)le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche'»;
- 2)dopo le parole: «articoli 558-bis, 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;
- 3)le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;
- r)all'articolo 444, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio»;
- s)all'articolo 447:
- 1)al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'altra parte,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater,» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza e' notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facolta' di presentare memorie e deduzioni»;
- 2)al comma 2, dopo le parole: «il difensore» sono inserite le seguenti: «nonche', nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore»;
- t)all'articolo 499, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignita' e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»;
- u)all'articolo 539, comma 2-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;
- v)all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «e». L'articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: «Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorita' giudiziarie). - 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonche' alla responsabilita' genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore. 2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonche' dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorita' giudiziarie e' altresi' trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonche' delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».
Testo vigente dal 2 dicembre 2025
