Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

Art. 9 — Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale

Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

Testo vigente dal 3 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-26;36~art9 · fonte su Normattiva