Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

Art. 9Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza

Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). - 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».

Testo vigente dal 2 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;181~art9 · fonte su Normattiva