Art. 9 — Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza
Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 5-ter (Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza). - 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilita' genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».
Testo vigente dal 2 dicembre 2025
