Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»)
Art. 2 — Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:
- a)figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
- b)indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi dai predetti contesti criminali;
- c)vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi':
- a)ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta' di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;
- b)ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all'articolo 1. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.
Testo vigente dal 25 luglio 2026
