Esclusione dall'immunita'. Estradizione nei casi di tortura Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Testo vigente dal 18 luglio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-14;110~art4 · fonte su Normattiva