Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente: «Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'».

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;118~art1 · fonte del testo