Art. 5 — Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale
Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonche' le modalita' di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Testo vigente dal 5 marzo 2025
