All'articolo 418 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art6 · fonte su Normattiva