Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art7 · fonte su Normattiva