Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".
Testo vigente dal 19 gennaio 2004
