Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all'albo, con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovra' addivenire entro sei mesi dalla nomina della Commissione.

Testo vigente dal 15 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1049~art3 · fonte del testo