Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:

  • a)la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;
  • b)un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;
  • c)una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonche' di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici. Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art46 · fonte su Normattiva