Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:
- a)la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;
- b)un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;
- c)una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonche' di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici. Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.
Testo vigente dal 30 novembre 1960
