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Nella prima applicazione della presente legge la meta' dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabilti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data, di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualita' di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti. La graduatoria di cui al comma precedente e' formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonche' dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici. La Commissione esaminatrice e' composta: da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede; da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario. Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima. L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non e' consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza. Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianita' di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Agli impiegati inquadrati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art10 · fonte su Normattiva