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Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 17-15, e collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza e', in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso i centri meccanografici in qualita' di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti e che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
