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Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze e' autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unita', da reclutarsi a, domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1961, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuita' lodevole servizio presso detto Istituto. L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza e', in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro meccanografico dell'Istituto centrale di statistica in qualita' di capi reparto, analisi, programmatori e L'assunzione avverra' tenendo conto anche dell'anzianita' di servizio fino ai raggiungimento del numero di 610 unita. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
