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Fermo restando il disposto dei precedenti articoli S, 9 e 10, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12. Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti Massimi di eta'. Sono ammessi al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto di cui al primo comma, i diurnisti inquadrati nella seconda categoria, a norma dei precedenti articoli 11 e 12, ancorche' sprovvisti del titolo di studio previsto dal precedente articolo 4, purche' in possesso di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art13 · fonte del testo