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La facolta' di assumere personale straordinario prevista dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cessa con la data di entrata in vigore della presente legge. Il personale in servizio alla data stessa sara' trattenuto fino all'espletamento delle formalita' necessarie per l'inquadramento previste dall'articolo 11 della presente legge.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art14 · fonte su Normattiva