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L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione di posti nelle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilita con il precedente articolo 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
