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Al personale di cui agli annessi quadri 1, 2 e 3, e a quello contemplato negli articoli 11 e 12 della presente legge, addetto ai centri di elaborazione dei dati, nonche' al personale addetto ai servizi meccanografici presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze, compete l'indennita' meccanografica nelle misure previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 321.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art5 · fonte su Normattiva