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Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati. Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art7 · fonte su Normattiva