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Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati. Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
