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Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere convertiti per non oltre un quinto, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati. Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
