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Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere convertiti per non oltre un quinto, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati. Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;703~art8 · fonte su Normattiva