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Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, possono essere conferiti, per non oltre un decimo, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestano una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati. Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresi', le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.
Testo in vigore dal 25 giugno 1965 al 25 aprile 2001
