Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di idoneita'. Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneita' provvede il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art15 · fonte su Normattiva