Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purche' non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta':

  • 1)i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi ((, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo)) e della giustizia militare di qualifica equiparata;
  • 2)gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
  • 3)i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
  • 4)gli assistenti universitari di ruolo, alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;
  • 5)i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
  • 6)gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 7
  • 7)i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
  • 8)gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1997, n.27

7

La L. 24 febbraio 1997, n.27 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e' aumentato a otto anni".

Testo vigente dal 26 agosto 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art14 · fonte su Normattiva