Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorita' governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonche' ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennita' di missione intera. Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art53 · fonte su Normattiva