Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti
Art. 10
Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione.
Testo vigente dal 9 ottobre 1984
