Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 e' fissato in lire 600 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.

Testo vigente dal 7 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-15;451~art2 · fonte del testo