Per l'esercizio finanziario 1958-59 l'ammontare del fondo di cui all'art. 1 e' fissato in lire 600 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno, i criteri per l'impiego del Fondo.
Testo vigente dal 7 luglio 1959
