Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta e' fissato in lire 250 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.

Testo vigente dal 27 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1400~art2 · fonte del testo