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Un Comitato direttivo, presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e' composto dal direttore generale delle accademie e biblioteche, dai direttori delle biblioteche nazionali di Roma,(di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°. Il Comitato potra' essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana.

Testo in vigore dal 2 marzo 1951 al 24 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-02-07;82~art5 · fonte del testo