Art. 2 — Interventi per il Teatro La Fenice di Venezia
Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro La Fenice, mediante trasferimenti da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Testo vigente dal 26 luglio 1999
