I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente: "8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attivita' culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attivita' o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse". Per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.";
  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata".
  • c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici".

Testo vigente dal 26 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;237~art4 · fonte su Normattiva