Durante l'intera permanenza nel collegio non e' consentito agli allievi ripetere piu' di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.
Testo vigente dal 2 marzo 1964
Durante l'intera permanenza nel collegio non e' consentito agli allievi ripetere piu' di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.
Testo vigente dal 2 marzo 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art8 · fonte del testo