La misura della retta annuale e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art9 · fonte del testo