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Dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente: "Articolo 15-bis. - Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il segretario generale del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui allo articolo 6, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477".
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 2 giugno 2000
