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Nell'articolo 12 il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianita' di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito".
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 2 giugno 2000
