Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1968 al 2 giugno 2000. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 87, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il personale militare della Marina, nonche' dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale".

Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;200~art5 · fonte del testo