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L'articolo 189 e' sostituito dal seguente: "La commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando eserciti le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e' composta, oltre che dai membri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio o corrispondente destinato alla Direzione generale per il personale militare della Marina e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali, rispettivamente da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto. In occasione delle valutazioni previste nel presente articolo, alle riunioni della commissione ordinaria di avanzamento non interviene il membro con voto consultivo indicato al quarto comma dell'articolo 17 della presente legge".
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 2 giugno 2000
