Art. 1 — Scopi e compiti del Comitato
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E' istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorra la competenza di piu' ministeri. Il Comitato elabora proposte e da' direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresi' proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri paesi della Comunita' europea e per assicurare i piu' efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero. Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1976 al 22 dicembre 2008
