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Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui che sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 aprile 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-18;64~art4 · fonte su Normattiva