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Per la gestione annuale del Comitato nazionale per l'energia nucleare si osservano i termini dell'anno finanziario del bilancio dello Stato. Il bilancio preventivo deve essere deliberato almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri. Sono soggetti alla stessa approvazione gli eventuali provvedimenti di variazione di bilancio. Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, e' approvato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro. Il bilancio preventivo, gli eventuali provvedimenti di variazione e il bilancio consuntivo sono comunicati subito dopo l'approvazione al Parlamento e sono allegati allo stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio.

Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art10 · fonte del testo