L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero dell'industria e del commercio provvede all'adempimento delle formalita' previste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica. Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare, l'Ufficio centrale brevetti e marchi puo' avvalersi, per l'esame delle domande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato nazionale per l'energia nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'industria e il commercio.

Testo vigente dal 6 settembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art15 · fonte su Normattiva